Nuovo Laboratorio Toscana

Laboratorio Toscana

L’Associazione ha lo scopo di promuovere la vita democratica e la cultura nelle istituzioni nelle politiche pubbliche del territorio regionale toscano e nazionale, nell’ambito dei principi e dei valori della Costituzione Italiana, favorendo il coinvolgimento della società civile nel confronto politico.
Questo obiettivo sarà perseguito con incontri, seminari, attività formative, campagne informative da realizzarsi anche con l’acquisto di spazi pubblicitari e promozionali su quotidiani, riviste, luoghi pubblici, radio, televisione, siti internet, su rete e su qualsiasi altro spazio ritenuto idoneo; nonché, mediante la produzione e distribuzione di materiale divulgativo e promozionale, su stampa – anche a carattere periodico, su ogni tipo di supporto, anche informatico e/o digitale, nonché tramite i cosiddetti social media.
L’Associazione promuove e sviluppa contatti, scambi e collaborazioni, in Italia ed all’estero, con soggetti, enti, società ed istituzioni, sia pubblici che privati, con cui possa collaborare, a qualsiasi titolo, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
L’Associazione non ha scopo di lucro ma potrà compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati purché ad essi direttamente connessi.
 

Art.1: DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Viene costituita un’Associazione senza scopo di lucro e denominata“LABORATORIO TOSCANA”.

L’Associazione ha sede in Firenze, via Don Luigi Perosi, n° 47/48, e durata fino al 31 dicembre 2030, salvo proroga.

Art. 2: SCOPI
L’Associazione ha lo scopo di promuovere la vita democratica e la culturanelle istituzioni nelle politiche pubbliche del territorio regionale toscano enazionale, nell’ambito dei principi e dei valori della Costituzione Italiana,favorendo il coinvolgimento della società civile nel confronto politico.

Questo obiettivo sarà perseguito con incontri, seminari, attività formative,campagne informative da realizzarsi anche con l’acquisto di spazipubblicitari e promozionali su quotidiani, riviste, luoghi pubblici, radio,televisione, siti internet, su rete e su qualsiasi altro spazio ritenutoidoneo; nonché, mediante la produzione e distribuzione di materialedivulgativo e promozionale, su stampa – anche a carattere periodico, suogni tipo di supporto, anche informatico e/o digitale, nonché tramite icosiddetti social media.

L’Associazione promuove e sviluppa contatti, scambi e collaborazioni, inItalia ed all’estero, con soggetti, enti, società ed istituzioni, sia pubbliciche privati, con cui possa collaborare, a qualsiasi titolo, per ilraggiungimento dei suoi fini istituzionali. L’Associazione non ha scopo di lucro ma potrà compiere tutte quelleoperazioni, anche finanziarie e commerciali che risultino utili alraggiungimento degli scopi sopra indicati purché ad essi direttamente connessi.

L’Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili eavanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vitadell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non sianoimposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per1 legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art.3: SOCI
I soci dell’Associazione si dividono nelle seguenti categorie: soci ordinarie onorari.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Ciascun socio ha diritto di voto e di accedere alle cariche sociali.

I soci hanno diritto di partecipare alle iniziative promossedall’Associazione, di frequentare i locali e di usufruire dei beni da essaposseduti e dai servizi da essa organizzati nel rispetto dei regolamenti edelle altre disposizioni stabilite dall’Associazione stessa; di ricevereinformative chiare, complete e tempestive sulle attività dell’Associazionee dei suoi aderenti.

Art. 4: SOCI ORDINARI

I soci ordinari sono coloro che hanno promosso la costituzionedell’Associazione oltre a tutti quei soggetti pubblici e privati, personefisiche, giuridiche, associazioni, comitati o enti e, comunque, soggettiattivi nella società civile e nella politica, che, avendone fatto richiesta,accettino le finalità dello statuto impegnandosi a partecipare all’Associazione e contribuendo al suo finanziamento.

La domanda di ammissione a socio ordinario deve essere presentata informa scritta e motivata al Presidente che la sottopone all’approvazione omeno da parte del Consiglio Direttivo. La nomina a socio ordinariocomporta il versamento di una quota contributiva il cui ammontare deveessere determinato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Un socio ordinario potrà essere dichiarato decaduto qualora: a) non versila quota associativa; b) persegua fini differenti e in contrasto con lo scopoprevisto dal presente Statuto, con gli eventuali regolamenti interni, con ledelibere assunte dagli organi societari; c) il Consiglio Direttivo individuivalidi motivi di esclusione.

Ogni socio ordinario può recedere dalla sua qualità dandonecomunicazione scritta all’Associazione da inviarsi all’Assemblea. Il sociorecedente così come il socio decaduto dovrà comunque fare fronte al2 pagamento della sua quota per l’anno solare in corso in cui detto recessosia esercitato ovvero detta decadenza sia avvenuta.

Art. 5: SOCI ONORARI
Sono soci onorari coloro che abbiano acquisito particolari meriti per laloro opera o che abbiano dato un apprezzabile contributo economico afavore dell’Associazione e coloro che si sono distinti nel mondo dellapolitica, dell’economia e della cultura nonché persone giuridiche, enti oistituzioni sia italiane che estere, sia pubbliche che private.

Il socio onorario è nominato dal Consiglio Direttivo.

La qualifica cessa per rinuncia del socio ovvero esclusione da partedell’Assemblea.I soci onorari non hanno diritto di voto e sono esentati dal versamentodelle quote sociali.
Art. 6: ORGANI

Sono organi dell’Associazione:

-l’Assemblea,

-il Consiglio Direttivo,

-il Presidente, il Vice Presidente ed il Presidente onorario se nominato,

-eventualmente il Collegio dei Sindaci Revisori,

-il Comitato dei Consulenti, se nominato.

Tutte le cariche sociali vengono svolte, di norma, gratuitamente e senzaalcun corrispettivo salvo eventuali rimborsi spese da deliberare da partedel Consiglio Direttivo.

Art.7: ASSEMBLEA

L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione.

Essa è costituita e formata da tutti i soci ordinari ovvero dai loro rappresentanti ciascuno dei quali ha diritto ad un voto.

L’Assemblea è convocata dal Presidente o da un terzo dei soci ovverosecondo le modalità previste dal presente statuto.

Essa deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo (entro quattro mesi dalla chiusuradell’esercizio); a tal fine può convocarla anche il Presidente del Collegiodei Sindaci Revisori se insediato.

Spetta all’Assemblea:

a)impartire le linee generali di condotta dell’Associazione approvando il programma annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;

b)approvare annualmente il bilancio preventivo ed il consuntivononché i programmi di attività sia preventivi che consuntivi;

c)eleggere eventualmente il collegio dei sindaci revisori;

d)modificare o rinnovare lo Statuto;

e)deliberare lo scioglimento dell’Associazione e impartire direttive perla devoluzione dei beni;

f)nominare il Consiglio Direttivo, nonché revocare, previamotivazione, uno o più membri dello stesso anche prima della naturalescadenza, con effetto immediato;

g)deliberare su ogni altra questione proposta ovvero provvedere alladelega in tal senso in favore del Consiglio Direttivo,

h)istituire il Comitato dei Consulenti e nominarne i componenti ed ilPresidente.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea dovrà effettuarsi con lettera chedovrà essere spedita tramite fax o e-mail, o altri mezzi idonei, a tutti isoci almeno dieci giorni prima della data fissata.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero in caso di sua assenzadal Vice Presidente ovvero in caso di assenza di entrambi dal socioanagraficamente più anziano.

Potranno partecipare all’Assemblea tutti i soci in regola con il versamentodelle quote sociali ed i soci onorari.

Le deliberazioni delle assemblee sono comunque prese a maggioranzasemplice dei presenti che dovranno rappresentare almeno la metà degliaventi diritto al voto.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza dialmeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole dellamaggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e impartire le direttiveper la devoluzione dei beni occorre il voto favorevole di almeno tre quartidegli associati.

I soci ed i loro rappresentantipossono farsi rappresentare da un altrosocio purché munito di delega scritta. Ciascun socio delegato non potrà4 avere più di due deleghe.

Le discussioni e le successive deliberazioni dell’Assemblea dovrannoessere trascritte in appositi verbali sottoscritti da colui che Presiede e dalsoggetto verbalizzante (segretario). Il verbale dovrà comunque essereapprovato come primo punto dell’ordine del giorno entro la primasuccessiva seduta dell’assemblea.

Art. 8: CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è composto da unminimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall’Assemblea.

L’Assemblea ha facoltà di convocare il nuovo Consiglio Direttivo appenanominato attraverso espressa menzione nello stesso verbale di nomina.

Nel caso di dimissioni o revoca di uno o più consiglieri, il Presidente deveconvocare l’Assemblea entro un mese per procedere alla sostituzione,solo se il numero dei Consiglieri scende al di sotto di tre.

Al Consiglio Direttivo compete:

a)predisporre i programmi di attività sia preventivi che consuntivi dafar approvare all’Assemblea;

b)predisporre il bilancio preventivo nonché il conto consuntivo da farapprovare all’Assemblea;

c)approvare i regolamenti interni e la pianta organica del personalenonché ogni altro provvedimento concernente il personale;

d)nominare il Presidente ed il Vice Presidente;

e)curare l’esecuzione delle delibere assembleari con particolareriferimento alla trattativa ed alla stipula dei relativi contratti;

f)deliberare le spese dell’Associazione nei limiti degli stanziamenti dibilancio ivi comprese quelle indicate al precedente articolo 6(ORGANI);

g)quantificare le quote sociali annue;

h)ammettere i nuovi soci ordinari ed onorari ed escludere, nei casiprevisti dal presente statuto, i soci sia ordinari che onorari;

i)nominare delegati territoriali dell’Associazione;

j)deliberare su ogni altra questione delegata dall’Assemblea.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono comunque prese a maggioranzasemplice dei presenti che dovranno rappresentare almeno la metà degli5 aventi diritto al voto.

Di ogni riunione sarà redatto un verbale da approvare entro la primaseduta successiva.

Art. 9: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente è nominato nell’atto costitutivo ed in seguito dall’Assemblea.

La durata della carica è di quattro anni ed è rinnovabile.

Il Presidente agisce in conformità alle indicazioni assembleari e delConsiglio Direttivo ed è investito di tutti i poteri di ordinaria estraordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati all’Assembleastessa o al Consiglio Direttivo, ed ha la legale rappresentanza, anchegiudiziale, dell’Associazione.

Egli convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, illustra i bilanci, iprogrammi preventivi di attività e di spesa e le relazioni sull’attivitàsvolta; cura la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, coordina edattua le decisioni assembleari e del Consiglio Direttivo; espleta ogni altroincarico conferitogli dallo statuto, dai regolamenti interni, dalledeliberazioni assembleari e da quelle del Consiglio Direttivo.

In caso di parità di voti sia in sede di Assemblea che in quella di ConsiglioDirettivo il voto del Presidente avrà valore doppio; ciò potrà avvenire,però, solo in sede di seconda votazione quando questa si sarà resanecessaria per la parità di voti della prima.

In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal VicePresidente che viene nominato fra i soci contestualmente e per la stessadurata del Presidente dall’Assemblea. Il Vice Presidente fa parte di diritto,insieme al Presidente, del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea può nominare, laddove lo ritenga opportuno ed anche suproposta del Consiglio Direttivo, un Presidente onorario per particolaremeriti che la stessa potrà valutare in piena autonomia. Il Presidenteonorario pur non svolgendo funzioni operative può partecipare alleriunioni sia dell’Assemblea che del Consiglio Direttivo, senza diritto divoto ma con facoltà di esprimere le proprie valutazioni in ordine allequestioni dibattute. L’Associazione può essere rappresentata, in quei casivalutati dall’Assemblea, dal Presidente Onorario in occasioni diparticolare prestigio e comunque di opportunità da valutare caso per caso.

Art. 10: COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti è un organo eventuale che vienenominato dall’Assemblea.

Il Collegio, che dura normalmente in carica quattro anni, è composto datre membri fra i quali un Presidente che lo convoca e lo presiede. IlPresidente del Collegio viene nominato al suo interno dal medesimoCollegio.

Il Collegio ha il potere di revisione e di ispezione contabile, gli competevistare il bilancio preventivo e consuntivo e presentare all’Assemblea unarelazione finanziaria sulla gestione conclusa.

In caso di mancata nomina, i compiti del Collegio dei Sindaci Revisorisono svolti dal Presidente.

Art. 11: COMITATO DEI CONSULENTI
Il Comitato dei Consulenti è un organo che viene nominatodall’Assemblea nell’eventualità ne ravvisi la necessità o l’opportunità.Esso dura normalmente in carica quattro anni, è composto dai membriscelti dall’Assemblea che nomina fra di essi un Presidente che lo convocae lo presiede.

Il Comitato ha il compito di approfondire temi pertinenti con lo scopodell’Associazione, su richiesta degli altri organi dell’Associazione o di suainiziativa, elaborare proposte e sviluppare iniziative, presentandoall’Assemblea una relazione sulla sua attività.

Art. 12: ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 13: PATRIMONIO
Il patrimonio finanziario dell’Associazione è costituito:

a) dai beni di proprietà dell’Associazione;

b) dalle quote associative;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

d) dai contributi concessi da enti ed istituzioni pubbliche e private nonchéda persone fisiche, sia di nazionalità italiana che estera, anche a titolo dieredità e di liberalità;

e) da contributi straordinari determinati dall’Assemblea in denaro o7 attraverso la fornitura di beni e/o servizi;

f) dai contributi dei soci ordinari ed onorari;

g) dai proventi delle attività svolte dall’Associazione nonché da ogni altraentrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Art. 14: SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio verrà devoluto adassociazioni e/o istituzioni analoghe o con fini di pubblica utilità sentitol’organismo di controllo ex art. 3, comma 190, L. 23 dicembre 1996 n.662; ciò fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge anche regionale.

Art.15 : NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano ledisposizioni vigenti in materia di persone giuridiche private.